Il decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus. Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019.
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.È possibile consultare il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto collegandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
A CHI SPETTA
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia, con fatturato fino a 10 milioni, che abbiano registrato una diminuzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% tra il 2020 e il 2019.
Le erogazioni ammontano a un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche per un massimo di 150mila euro. L’importo varia a seconda delle fasce di ricavi.
Per i liberi professionisti, lavoratori autonomi e microaziende che hanno avviato l’attività nel 2019 non è previsto il vincolo del calo del 30 % del fatturato per aver diritto al contributo economico. Anche per le startup che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020 è previsto il contributo minimo da 1.000 euro per le persone fisiche e da 2.000 euro per i soggetti diversi.
Sono previste cinque classi per determinare l’ammontare del contributo, che sarà ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
1) 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
2) 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 euro
3) 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 euro
4) 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 euro ma non l’importo di 5.000.000 euro
5) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 euro ma non l’importo di 10.000.000
Il contributo a fondo perduto è pari all’importo così ottenuto e non concorre alla formazione della base imponibile, quindi non verrà tassato.
ESEMPIO SU COME CALCOLARE IL CALO DEL FATTURATO
“Prendiamo il caso di un professionista che nel corso del 2019 ha registrato un fatturato di 60mila euro e nel 2020 ha registrato un fatturato di 35mila euro. Il calo del 30% è ampiamente superato. Per individuare il calo mensile di fatturato, si divide per 12 il calo annuale (25mila euro), ossia 2.083,33 euro. Questo importo deve essere moltiplicato per la percentuale prevista dalla fascia di competenza, che per fatturati fino a 100mila euro è del 60%. Il bonus sostegno, in questo caso, è pari a 1.250 euro”.
A CHI NON SPETTA
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
COME SI OTTIENE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:
Il contributo può essere richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, presumibilmente mediante i servizi Entratel/Fisconline, accessibili mediante SPID, smart card CNS o le usuali credenziali rilasciate dall’Agenzia.
L’istanza può anche essere presentata, per conto dell’interessato, da un intermediario fiscale (ad es.un commercialista o altro soggetto abilitato).
NOVITA’ DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI 2021:
Rispetto alle modalità del Rilancio, una novità del Sostegni 2021: l’avente diritto può scegliere, e tale scelta è irrevocabile:
Per saperne di più visita il sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
Scrivici su WhatsApp