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Caratteristiche dalla misura:

Sono operative dal 13 gennaio le novità previste della legge di Bilancio 2021 per i prestiti fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo PMI. Lo ha comunicato il Mediocredito Centrale con la circolare n. 1 del 2021.

La misura del Decreto prevede il rilascio da parte del Fondo di una garanzia gratuita e automatica pari al 100% sui nuovi finanziamenti concessi in favore delle PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Il finanziamento richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:

  • importo non superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione, fino a un massimo di 30.000 euro per impresa (prima era 25.000 euro), che può ripartire tale importo su più finanziamenti e su più banche, ma mai superarlo;
  • durata del finanziamento fino a 150 mesi (prima era 120 mesi) con un preammortamento di 24 mesi.

Esaurito il plafond dei 30.000 euro garantiti al 100%, resta comunque ferma la possibilità per l’impresa di chiedere ulteriori garanzie con copertura inferiore al 100% avvalendosi delle altre forme di copertura consentite dalla normativa che disciplina l’intervento del Fondo e comunque nei limiti previsti da quelle stesse forme di copertura e dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti.

Soggetti beneficiari:

L’accesso alla garanzia del 100% sulle operazioni fino a 30.000 euro viene esteso alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia e alle società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), identificate dal codice ATECO K 66.21.00.

A seguito della modifica, possono richiedere l’accesso alla misura:

1) le piccole e medie imprese;

2) le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;

3) le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO. In particolare, sono ammissibili ditte individuali, professionisti/persone fisiche e studi professionali che svolgono una delle seguenti attività: 660000, 661000, 661100, 661200, 661900, 661910, 661920, 661921, 661922, 661930, 661940, 661950, 662000, 662100, 662200, 662202, 662203, 662204, 662900, 662901, 662909;

4) le società che presentano i seguenti codici ATECO 2007 (indicati nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021):

– 66.19.20 – Attività di promotori e mediatori finanzia;

– 66.19.21 – Promotori finanziari;

– 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;

– 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Dal 1° gennaio 2021, per effetto della mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2021 del comma 12 bis dell’art. 13 del decreto Liquidità (come modificato dal decreto agosto), l’accesso alla misura è precluso agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Durata finanziamenti fino a 15 anni e Applicazione modifiche finanziamenti già concessi:

Un’altra modifica di rilevante impatto apportata dalla legge di Bilancio 2021 riguarda la durata massima finanziamenti garanti, aumentata da 10 a 15 anni. Resta invece confermata che la condizione che il rimborso della quota capitale non potrà inizia prima di 24 mesi dalla data di erogazione.

Per i soggetti che hanno già inviato richiesta di un prestito garantito al 100% con durata 10, si prospettano diverse situazioni per l’allungamento della durata del “vecchio” finanziamento di 5 anni.

Per i finanziamenti già erogati, alla data del 13 gennaio 2021, l’adeguamento alle nuove condizioni potrà essere effettuato:

– o tramite un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del precedente finanziamento;

– o attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento precedente.

In alternativa, si potrà mantenere il precedente finanziamento e richiedere un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e con la predisposizione di un piano d’ammortamento separato.

Tasso di interesse:

La legge di Bilancio 2021 ha modificato il criterio di calcolo del tasso di interesse. In particolare, ha disposto che tale tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendi stato con durata analoga al finanziamento.