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CESSIONE DEL QUINTO: QUAL’E’ L’ETA’ MASSIMA PER RICHIEDERLA?
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La Cessione del Quinto dello stipendio è una forma di finanziamento che prevede la restituzione dell’importo ricevuto in rate prelevate direttamente dalla busta paga.

Gli imprevisti nella vita possono sempre capitare per cui eventi come una malattia, una crisi globale o un infortunio possono creare conseguenze come la perdita del lavoro o la cassa integrazione.

Cosa succede nel caso di entrata in cassa integrazione?

 

Prima di tutto bisogna distinguere la cassa integrazione tra ordinaria e straordinaria.

 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Le cause per cui può essere richiesta e concessa la cassa integrazione ordinaria nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti sono quelle che hanno a che fare con improvvise e impreviste situazioni, come calamità naturali, o emergenze sanitarie, o crisi dovute all’andamento del mercato.

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

La cassa integrazione straordinaria viene richiesta e concessa nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti per processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, o per grave crisi aziendale di lunga durata, o per fallimento o altre procedure concorsuali.

A differenza della cassa integrazione ordinaria che si riconosce per eventi che si presume si risolvano in breve, la cassa integrazione straordinaria viene riconosciuta per situazioni di crisi che possono avere anche una durata più lunga.

 

CESSIONE DEL QUINTO E CASSA INTEGRAZIONE: IL RUOLO DELL’ASSICURAZIONE

Ogni lavoratore quando fa richiesta di finanziamento di Cessione del Quinto, ha l’obbligo di stipulare una polizza rischio vita e una polizza rischio di perdita del lavoro.

In caso di Cassa Integrazione con Cessione del Quinto in corso, l’agenzia assicurativa si sostituisce al cliente diventando il debitore.

 

Esempio1: Qualora il dipendente si ritrova ad avere uno stipendio mensile ridotto al 50% con una Cessione del Quinto in corso, si può richiedere la sospensione della rata della cessione.

In questa situazione entra in gioco l’assicurazione stipulata al momento del contratto di cessione.

L’agenzia assicurativa ha il dovere di intervenire temporaneamente, ovvero solo per il periodo necessario al lavoratore per la ricollocazione.

Una volta scaduto questo periodo, il lavoratore tornerà a corrispondere all’istituto di credito il pagamento della rata stabilita e la durata del prestito non subirà prolungamenti in quanto l’assicurazione ha coperto il periodo in cui il cliente non ha potuto pagare.

 

Esempio2: Nel caso in cui, invece, il dipendente che ha stipulato la Cessione del Quinto, con il subentro della cassa integrazione, non dovesse subire una riduzione della retribuzione pari o superiore al 33% (un terzo), non è dovuta la sospensione della rata e l’importo rimane invariato.

 

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