Una delle domande più frequenti che una persona si pone quando decide di chiedere un prestito con Cessione del Quinto è: ma cosa succede se vengo licenziato?
Ricordiamo che la Cessione del Quinto prevede il rimborso attraverso addebito diretto in busta paga mensile fino a 1/5 dello stipendio.
Al momento della sottoscrizione della cessione del quinto per dipendenti viene inclusa automaticamente nel contratto una polizza rischio impiego. Questa assicurazione ha lo scopo di coprire il debito al posto del lavoratore licenziato qualora risulti insolvente.
CESSIONE DEL QUINTO E LICENZIAMENTO: COSA SUCCEDE CON IL MIO TFR?
Il TFR, ovvero “trattamento di fine rapporto”, è quella somma di denaro che viene corrisposta in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di licenziamento, il rapporto di lavoro volge formalmente al termine e ciò comporta anche l’interruzione dell’obbligo che la “ex azienda” aveva nei confronti della finanziaria.
Quest’ultima mantiene il diritto di rifarsi sul TFR accumulato e di richiedere al dipendente licenziato di rimborsare la parte non coperta.
Le cause di licenziamento possono essere diverse:
• Se il licenziamento avviene a causa del fallimento dell’azienda, il lavoratore non ne è il diretto responsabile: di conseguenza le rate della cessione del quinto vengono saldate dalla società assicurativa.
• Se un lavoratore viene licenziato per giusta causa, l’assicurazione può scegliere di non pagare il debito che è stato accumulato dal lavoratore all’istituto di credito che ha erogato il prestito. Si crea così un’insolvenza e il credito viene messo in sofferenza bancaria e in capo al lavoratore.
• Se un lavoratore viene licenziato senza giusta causa, l’assicurazione sarà tenuta a pagare il suo debito.
NUOVO LAVORO E CESSIONE DEL QUINTO
Nell’ipotesi in cui il lavoratore dovesse riuscire a trovare immediatamente un nuovo lavoro, il lavoratore può contattare la banca o la finanziaria e proporre di estinguere il debito proseguendo la cessione del quinto presso il nuovo datore di lavoro.
Bisogna considerare però che la banca è libera di ritenere che il nuovo datore di lavoro non soddisfi le esigenze o non dia garanzie adatte per il proseguimento della cessione del quinto, in questo caso comunque il lavoratore potrà ripagare il debito usando il suo stipendio senza il meccanismo di addebito automatico. Se invece la banca accetta, il nuovo datore di lavoro subentra al posto di quello originario. In questo caso si possono subire modifiche nella rata e nel piano di rientro. Infatti, l’ammontare della rata può essere modificato tenendo conto del nuovo stipendio più alto o più basso nel lavoro trovato dal richiedente.
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