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Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge di Bilancio relativa all’anno 2021 (articolo 1, commi dal 10 al 15, della legge n. 178/2020) rivede parzialmente l’incentivo stabile disciplinato dalla legge di Bilancio del 2018 (legge n. 205/2017).

Per i datori di lavoro privati che nel biennio 2021-2022 assumeranno giovani di età inferiore ai 36 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trasformeranno contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, è previsto un esonero contributivo del 100% per 36 mesi, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La durata dell’incentivo è di 48 mesi, qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Vediamo quali sono tutte le caratteristiche di questo beneficio contributivo:

MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO

L’incentivo è pari al 100% di tutti i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, e comunque nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrati e applicati su base mensile. Dall’esonero resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, la soglia massima di esonero contributivo fruibile, per ogni mese di rapporto, sarà pari a 500 euro (6.000/12).

La durata dell’esonero contributivo è pari a 36 mesi. Durata che aumenta a 48 mesi qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

CARATTERISTICHE DEL LAVORATORE

La norma prevede alcuni requisiti in capo al lavoratore perché possa essere “incentivabile” la sua assunzione.

Il primo requisito è legato all’età del soggetto da assumere. Il lavoratore non deve aver compiuto i 36 anni di età: per la precisione l’età, all’atto della prima assunzione incentivata, dovrà essere al massimo di 35 anni e 364 giorni.

Il secondo requisito è che il giovane, in tutta la sua vita lavorativa passata, non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. In pratica, non deve mai aver avuto un pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei seguenti contratti a tempo indeterminato:

  • contratto intermittente;
  • rapporto di apprendistato che si è risolto prima della qualificazione;
  • rapporto di lavoro domestico.

È fatta salva l’ipotesi in cui il giovane abbia già fruito parzialmente dell’esonero e sia riassunto a tempo indeterminato da altro datore che può usufruire del beneficio per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Viceversa, non può essere considerato agevolabile un rapporto a tempo indeterminato con un lavoratore il quale abbia avuto un pregresso contratto subordinato a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Inoltre, stessa sorte spetta nel caso in cui il rapporto a tempo indeterminato sia stato concluso durante il periodo di prova, sia da parte dell’ex datore di lavoro che da parte dello stesso lavoratore. Ciò in quanto il periodo di prova deve essere considerato facente parte dello stesso rapporto a tempo indeterminato.

L’assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato riguarda anche eventuali rapporti svolti all’estero, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro estero non abbia contemplato l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.

Nessun problema, viceversa, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un tirocinante in forza. Ciò in considerazione del fatto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro ma un rapporto meramente formativo.

Entrambi i requisiti (età anagrafica e assenza di un pregresso rapporto di lavoro stabile) devono essere posseduti all’atto della prima assunzione incentivata.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’incentivo potrà essere richiesto in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Questa indicazione porta ad escludere l’agevolazione in caso di assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti per i quali, proprio in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, del decreto legislativo n. 23/2015, non è possibile applicare le tutele crescenti.

D’altra parte, così come chiarito dall’INPS con la circolare n. 40/2018, sarà possibile applicare l’incentivo anche qualora il contratto a tempo indeterminato preveda condizioni di miglior favore nei confronti del lavoratore rispetto alla disciplina dettata dal Jobs Act, con il decreto legislativo 23/2015. In pratica, qualora le parti riprendano, nel contratto individuale di assunzione, la disciplina prevista dall’ex articolo 18 della Legge 300/1970, ciò non sarà motivo ostativo rispetto alla fruizione dell’incentivo contributivo.

L’esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati con un socio di cooperativa di lavoro (ai sensi della legge n. 142/2001). Così come sarà applicato anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché l’utilizzo del lavoratore sia reso a tempo determinato da parte dell’azienda c.d. utilizzatrice.

L’incentivo è possibile, infine, non solo in caso di assunzione ma anche di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, a prescindere dal fatto che l’assunzione a termine sia avvenuta nel 2021 o in anni precedenti.

 

RAPPORTI DI LAVORI ESCLUSI

Sempre in riferimento al contratto di lavoro, sono esclusi i rapporti di lavoro in apprendistato, il lavoro domestico ed il contratto a tempo indeterminato intermittente, indipendentemente dal fatto che sia prevista l’indennità di disponibilità. Inoltre, sono esclusi tutti quei rapporti di lavoro che non hanno natura subordinata (es. contratti di collaborazione coordinata e continuativa, partita IVA, ecc.) ed i rapporti di lavoro non stabili (es. i contratti a tempo determinato e le prestazioni occasionali).

REGOLE DI UTILIZZO

Per fruire del beneficio contributivo, il datore di lavoro deve rispettare una serie di regole che il legislatore riporta nell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e nell’art. 31 del D.L. vo n. 150/2015. Questi i vincoli principali:

  • deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
  • non devono essere presenti violazioni a norme fondamentali per la tutela delle condizioni di lavoro;
  • deve applicare il trattamento economico e normativo scaturente dal CCNL di riferimento,
  • deve rispettare eventuali accordi e contratti collettivi a qualunque livello sottoscritti (territoriali o aziendali);
  • deve rispettare il c.d. diritto di precedenza (previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015);
  • deve osservare l’obbligo previsto dall’art. 3 della legge n. 68/1999, per l’assunzione di lavoratori disabili.

 

Possono beneficiare di questo incentivo tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo:

  • Gli enti pubblici economici;
  • Gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • Le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • I consorzi di bonifica, i consorzi industriali;
  • Enti morali;
  • Enti ecclesiastici.

Sono esclusi dall’applicazione di questo incentivo:

  • Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e
  • associazioni;
  • Università;
  • Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano
  • qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
  • Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

LIMITAZIONI

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva. La violazione di questa regola comporta, per il datore di lavoro, la revoca dell’esonero contributivo ed il recupero del beneficio già fruito.

L’efficacia dell’agevolazione è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione).